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Migrazione Server Conclusa

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Si è Conclusa la Migrazione server Web e Posta elettronica

Da qualche giorno si è conclusa la migrazione totale dei nostri server di posta elettronica e web,

Come avrete avuto modo di notare sono migliorate diverse caratteristiche e soprattutto c'è stato un notevole aumento delle prestazioni, Vi invitiamo comunque a segnalarci eventuali problemi da Voi riscontrati nell'ottica di miglioramento dei servizi offerti.

Il 30 Maggio 2012 verranno definitivamente rimossi i vecchi server, per cui invitiamo chi non avesse ancora provveduto, a scaricare la vecchia posta elettronica residente sui vecchi server.

Grazie per la collaborazione.

Interaptiva

Ultimo aggiornamento Sabato 19 Maggio 2012 14:58

Migrazione Server

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Migrazione server Web e Posta elettronica

In un'ottica di miglioramento dei servizi offerti ai nostri clienti stiamo effettuando la migrazione dei sistemi dai vecchi server ad un nuovo sistema basato su architettura CLOUD, questo ci permette già da subito di migliorare in modo evidente le prestazioni dei servizi Web, la migrazione si è conclusa con successo e le differenze in termini di prestazioni sono notevoli.

Per quanto riguarda i servizi di posta la migrazione procede a step, al momento abbiamo provveduto alla migrazione dei soli indirizzi di posta interni all’organizzazione per un periodo di test, periodo terminato positivamente, ora ci accingiamo, finalmente, al passaggio definitivo di tutti gli utenti sul nuovo server di posta.

Il passaggio avverrà gradualmente, cercando di fare il possibile per arrecare meno disturbo e disservizi, procederemo e piccoli gruppi, gli utenti interessati al passaggio verranno avvisati per tempo, tramite mail, del giorno in cui avverrà il passaggio delle loro caselle di posta.

Vi preghiamo pertanto di controllare giornalmente le mail in arrivo per verificare quando sarà effettuata la sospensione temporanea del servizio per la migrazione delle caselle, sulla mail troverete anche i nuovi dati per il collegamento al nuovo server, nella sezione Assistenza del nostro sito troverete le guide che vi aiteranno per la configurazione dei client di posta elettronica.

Come detto sopra siamo passati alla nuova architettura CLOUD, questa ci permetterà di apportare "al volo" modifiche strutturali ai server per poterne migliorare le caratteristiche e le prestazioni in base ai carichi di lavoro che ogni sistema dovrà affrontare, espandere il Datacenter in qualunque momento e quindi fornire un servizio migliore e meglio strutturato ai nostri clienti, portando praticamente a zero anche eventuali rischi di guasti e fermi macchina.

Tutto questo si è reso possibile grazie a Voi ed a tutti i nostri nuovi clienti  che giornalmente si affidano ai nostri servizi ed alle nostre soluzioni.

Siamo consapevoli che potremo creare qualche piccolo problema di operatività, cercheremo di fare in modo che questo duri il minor tempo possibile e vi garantiamo che i miglioramenti dei servizi di posta saranno decisamente notevoli.

Per ridurre al minimo i tempi di migrazione delle caselle si pregano gli utenti che utilizzano la posta in IMAP o in Exchange di alleggerire le proprie caselle scaricando la posta.

Proroga al 30 giugno 2012 PEC

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Proroga al 30 giugno 2012 per la comunicazione della PEC

Il Decreto Semplificazioni ha previsto la proroga al 30 giugno 2012 per il termine entro il quale le società che non hanno ancora provveduto, possono comunicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata alla Camera di Commercio. L'adempimento trova quindi una ulteriore proroga dopo i chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico che, nella circolare n. 224402 del 2011, aveva indicato l'opportunità alla Camere di commercio di astenersi dall'applicare le sanzioni a società e soggetti che non abbiano provveduto alla comunicazione nei termini e di considerare come corretto anche l'adempimento tardivo.

Il D.L. n. 185/2008 ha reso obbligatorio il possesso della Posta Elettronica Certificata (“PEC”) per le Società ed i Professionisti. Il termine per procedere all’adempimento ed alla relativa comunicazione presso la Camera di Commercio competente è stato ulteriormente prorogato dal Decreto Semplificazioni dopo che il termine era stato inizialmente fissato al 29 novembre 2011 dal predetto D.L..

Tenuto conto che, in base ai dati pubblicati, una quota prevalente dei soggetti sottoposti all’adempimento non aveva ancora provveduto, il legislatore, intervenuto da ultimo nel c.d. Decreto Semplificazioni, ha fissato la nuova scadenza al 30 Giugno 2012.

L’adempimento e la relativa scadenza

Il nuovo termine per il deposito della PEC presso il Registro delle Imprese stabilito dal Decreto Semplificazioni (“Decreto”) consentirà alle aziende di gestire l’adempimento entro il (nuovo) termine del 30 giugno 2012. Tale previsione è stata inserita nel Decreto nel Consiglio dei Ministri di venerdì scorso.

Sotto tale profilo, si rileva che il Ministero dello Sviluppo economico aveva in precedenza informato le Camere di Commercio della difficoltà incontrata dai gestori del sistema PEC nel far fronte alle richieste di nuovi indirizzi in prossimità della prima (ed originaria) scadenza prevista per il 29 novembre 2011. Di conseguenza, era stato chiarito che chi non comunicava il proprio indirizzo anche dopo tale scadenza non sarebbe dovuto essere soggetto a sanzione. Per il Ministero, infatti, si trattava di una situazione di oggettiva difficoltà, generalizzata e transitoria.

In particolare, il Decreto ha previsto che per la comunicazione della PEC, le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del Decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificate, provvedono a tale comunicazione entro il suindicato termine del 30 giugno 2012.

Occorre ricordare che per le società costituite dopo il 29 novembre 2008 era già obbligatorio indicare un indirizzo di PEC in sede di costituzione societaria. Tale obbligo peraltro rimane. È quindi solo per le società iscritte prima di tale data al Registro imprese fatto obbligo di comunicare, entro il 30 giugno 2012, regolarizzando la propria posizione, il nuovo indirizzo di PEC basato su tecnologie certifichino la data e l’ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse.

Il Ministero dello Sviluppo Economico si era occupato della questione ed aveva pubblicato nel corso del 2011 la circolare n. 224402 in cui si segnalava alla Camera di commercio di non applicare le sanzioni a società e soggetti che non abbiano provveduto alla comunicazione nei termini e di considerare come corretto l’adempimento anche se effettuato tardivamente.

La comunicazione della PEC va effettuata dal legale rappresentante dell’impresa, per via telematica, secondo le modalità previste per le comunicazioni al Registro delle imprese (cioè attraverso la procedura di “Comunicazione Unica”, mediante l’indicazione nel riquadro 5 del modello S2, nei soli campi relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata). Il professionista incaricato può presentare la comunicazione PEC dichiarando nelle note di essere stato incaricato dai legali rappresentanti della società e di essere regolarmente iscritto nel relativo Albo, “nel caso in cui il dispositivo di firma digitale utilizzato per sottoscrivere la domanda non sia completo del certificato di ruolo”.

Si precisa che la prima iscrizione della PEC come le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Le società che devono iscrivere la PEC nel registro delle imprese possono procurarsela richiedendola ad uno dei gestori autorizzati.

Ambito di applicazione

È opportuno segnalare, infine, che attraverso la PEC l’azienda può comunicare, tra gli altri, con: (i) tutti i soggetti che hanno una casella PEC; (ii) la Pubblica Amministrazione; (iii) l’INPS che a richiesta invierà sulla PEC aziendale gli attestati dei certificati di malattia dei dipendenti.

Gli atti interessati alla posta elettronica certificata possono infatti suddividersi nelle seguenti categorie: atti con la pubblica amministrazione, tra cui quella tributaria; atti compiuti nell’ambito di un processo civile, penale, amministrativo o tributario; atti compiuti fra soggetti di diritto privato. La domanda e la consegna, fra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria dello Stato, di attestazioni e certificazioni, nonché l’inoltro di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, possono avvenire per PEC o tramite gli altri servizi telematici predisposti dall’amministrazione finanziaria (art. 38, comma 4, del D.L. n. 78 del 2010).

L’indicazione della PEC è obbligatoria negli atti d’impugnazione (appello, ricorso per revocazione), e negli atti di costituzione nel relativo giudizio. L’equiparazione della PEC alle notificazioni per mezzo della posta attribuisce al messaggio anche il requisito della «data certa» (art. 2704 cod. civ.: «la data della scrittura privata .. non ... autenticata ... non è certa ... riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui ... si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento»). Peraltro, per effetto delle recenti disposizioni, la mancata indicazione della PEC (e del codice fiscale della parte) comporta l’aumento del contributo unificato di giustizia in misura pari alla metà.

In ambito societario si rammenta che l’art. 2366 del codice civile prevede, per le società non quotate («che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio»), che lo statuto può «consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea». Accanto alla raccomandata postale (ma la spedizione otto giorni prima rischia di pervenire dopo la data dell’assemblea), è ovviamente ammissibile l’uso della PEC. Se lo statuto contiene simile clausola, è anche opportuno che lo stesso faccia carico ai soci di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, da iscrivere nel libro dei soci. La disposizione, valida per la società per azioni, si può applicare alle società a responsabilità limitata, data l’equiparazione della PEC alla notificazione per posta menzionata dall’art. 2479-bis, comma 1, cc., e può essere estesa alle società non commerciali (cooperative e di mutua assicurazione).

Sanzioni

Con riferimento agli aspetti sanzionatori, l’omissione della comunicazione al Registro delle Imprese dell’indirizzo della casella PEC è assoggettata a sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 2630 del Codice Civile, attraverso la sanzione amministrativa pecuniaria da € 206 a € 2.065 prevista, in termini generali, da chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società od in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese.

Le sanzioni sono state ridotte alla metà dalla L. n. 180/2011 e pertanto la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 103 Euro a € 1.032, con ulteriore riduzione di un terzo laddove la inadempienza fosse corretta entro trenta giorni dopo la scadenza stabilita per legge, ossia, a seguito della pubblicazione del Decreto, successivamente al 30 giugno 2012

Vantaggi PEC

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PERCHE' ACQUISTARE (E UTILIZZARE) LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Semplicità: il servizio PEC si usa come la normale posta elettronica sia tramite programma client (Es. Outlook Express) che via web tramite webmail.

Sicurezza: Il servizio utilizza i protocolli sicuri POP3s, IMAPs, SMTPs ed HTTPs. Tutte le comunicazioni sono protette perché crittografate e firmate digitalmente. Per questo avrete sempre la certezza che i messaggi inviati o ricevuti non possano essere contraffatti.

Valore legale: a differenza della tradizionale posta elettronica, alla PEC è riconosciuto pieno valore legale e le ricevute possono essere usate come prove dell'invio, della ricezione ed anche del contenuto del messaggio inviato. Le principali informazioni riguardanti la trasmissione e la consegna vengono conservate per 30 mesi dal gestore e sono anch’esse opponibili a terzi.

No Virus e Spam: l'identificazione certa del mittente di ogni messaggio ricevuto ed il fatto che non si possano ricevere messaggi non certificati, rendono il servizio PEC pressoché immune dalla fastidiosa posta spazzatura.

Risparmio: Confrontando i costi di una casella PEC con quello di strumenti quali fax e raccomandate è evidente il risparmio che si può ottenere non solo in termini economici, ma anche di tempo.
Si possono infatti spedire documenti senza perdere tempo ad inviare fax o facendo code agli uffici postali.

Comodità: L'invio e la consultazione della casella possono essere fatti tramite qualsiasi computer collegato ad internet.

Costo fisso: il prezzo annuale di una casella PEC non prevede costi aggiuntivi in base all'utilizzo.